Per Offerta noleggio carrozzine in Milano e le spese effettuate per acquistare telefonini per sordomuti, sussidi tecnici e informatici e cucine, si può fruire della detrazione
solo se sussiste il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico informatico e lo specifico handicap. questo collegamento può risultare dalla certificazione rilasciata dal medico curante o dalla prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell’asl di appartenenza, richiesta dal dm 14 marzo 1998 per fruire dell’aliquota iva agevolata. anche per le spese per i servizi di interpretariato sostenute dai sordi (riconosciuti tali in base alla legge n. 381 del 26 maggio 1970) è prevista la detrazione del 19%, purché si possiedano le certificazioni fiscali rilasciate dai fornitori dei servizi di interpretariato. l’agevolazione riguarda i soggetti minorati sensoriali dell’udito, affetti da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato.
la detrazione non spetta per i servizi resi ai soggetti affetti da sordità di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio. detrazione irpef per spese di addetti all’assistenza di persone non autosufficienti
anche le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale, nei casi di non autosufficienza della persona nel compimento degli atti di vita quotidiana (non autosufficienza che deve risultare da certificazione medica), sono detraibili nella percentuale del 19%, calcolabile su un ammontare di spesa non superiore al 2.100 euro, purché il reddito del contribuente non sia superiore a 40.000 euro. nella determinazione del reddito complessivo va compreso anche il reddito dei fabbricati locati assoggettato al regime della cedolare secca.
nella determinazione del reddito complessivo va compreso anche il reddito dei fabbricati locati assoggettato al regime della cedolare secca.
l’importo di 2.100 euro deve essere considerato con riferimento al singolo contribuente, a prescindere dal numero dei soggetti cui si riferisce l’assistenza. in pratica, se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, la somma sulla quale egli potrà calcolare la detrazione resta comunque quella di 2.100 euro.
se più contribuenti hanno sostenuto spese per assistenza riferita allo stesso familiare, l’importo va ripartito tra di loro. la detrazione spetta anche se le prestazioni di assistenza sono rese da: una casa di cura o di riposo (in questo caso, la documentazione deve certificare distintamente i corrispettivi riferiti all’assistenza rispetto a quelli riferibili ad altre prestazioni fornite dall’istituto ospitante)
una cooperativa di servizi (in questo caso, la documentazione deve specificare la natura del servizio reso) un’agenzia interinale (in questo caso, la documentazione deve specificare la qualifica contrattuale del lavoratore) la detrazione spetta anche per le spese sostenute per il familiare non autosufficiente (compreso tra quelli per i quali si possono fruire di detrazioni d’imposta), anche quando egli non è fiscalmente a carico. la non autosufficienza deve risultare da certificazione medica.
sono considerate “non autosufficienti”, per esempio, le persone non in grado di assumere alimenti, espletare le funzioni fisiologiche o provvedere all’igiene personale, deambulare, indossare gli indumenti. deve essere considerata non autosufficiente, inoltre, la persona che necessita di sorveglianza continuativa. l’agevolazione fiscale non può essere riconosciuta quando la non autosufficienza non si ricollega all’esistenza di patologie. cumulabilità con i contributi degli addetti ai servizi domestici
la detrazione delle spese sostenute per l’assistenza di persone non autosufficienti non pregiudica la possibilità di usufruire di un’altra agevolazione.
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